Delitti contro il patrimonio

I reati contro il patrimonio vengono disciplinati dal titolo XII del codice penale e puniscono le condotte che ledono o mettono in pericolo il patrimonio altrui, inteso come l’insieme dei rapporti giuridici economicamente valutabili, che fanno capo ad una persona.

Si ritiene che in tale concetto rientrino non solamente i diritti reali, di credito, il possesso e le aspettative, ma anche le cose di valore strettamente affettivo.

Il concetto di patrimonio penalmente rilevante, infatti, comprende tanto i diritti economicamente valutabili quanto quelli attinenti a cose aventi un mero valore affettivo, per cui costituisce danno patrimoniale sia la sottrazione degli uni che degli altri.

A titolo meramente esemplificativo, tra i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale vi sono:

  • Furto
  • Rapina
  • Estorsione
  • Usurpazione
  • Invasione di terreni o edifici
  • Danneggiamento
  • Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
  • Ingresso abusivo nel fondo altrui
  • Uccisione o danneggiamento di animali altrui
  • Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

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