I reati contro il patrimonio vengono disciplinati dal titolo XII del codice penale e puniscono le condotte che ledono o mettono in pericolo il patrimonio altrui, inteso come l’insieme dei rapporti giuridici economicamente valutabili, che fanno capo ad una persona. Si ritiene che in tale concetto rientrino non solamente i diritti reali, di credito, il possesso e le aspettative, ma anche le cose di valore strettamente affettivo. Il concetto di patrimonio penalmente rilevante, infatti, comprende tanto i diritti economicamente valutabili quanto quelli attinenti a cose aventi un mero valore affettivo, per cui costituisce danno patrimoniale sia la sottrazione degli uni che degli altri. A titolo meramente esemplificativo, tra i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale vi sono:
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