La normativa delle sostanze stupefacenti e psicotrope è contenuta nel Testo Unico n. 309 del 1990, il quale disciplina l’intera materia in tema di droga. L’art. 75 del succitato T.U. si occupa delle sanzioni amministrative, sancendo che chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto alle seguenti sanzioni: L’art. 73 prevede invece le sanzioni penali, sancendo che chiunque, senza l’autorizzazione preveduta dal medesimo T.U., coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 ad € 260.000,00. Il medesimo articolo al quinto comma disciplina la c.d. “lieve entità”, ovvero si occupa dei comportamenti che, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità della sostanza, devono considerarsi meno gravi, sanzionandoli con una pena inferiore, che va da un anno a sei anni di reclusione e con una multa che va da €3.000,00 a € 26.000,00.
Il T.U., nello statuire preliminarmente che la detenzione dello stupefacente è sempre illecita, fa un sostanziale distinguo tra uso personale e cessione a terzi della sostanza, comminando una sanzione amministrativa nel primo caso ed una sanzione penale nel secondo.
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